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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 760
 
 
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Articolo 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (1267). La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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