Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 761
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti). L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
Stampa Annullamento per violenza o dolo - Art. 761 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.