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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo IV: Della divisione > Art. 762
 
 
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Articolo 762 Omissione di beni ereditari
L'omissione di uno o pił beni dell'ereditą non dą luogo a nullitą della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Stampa Omissione di beni ereditari - Art. 762 Codice civile Stampa
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