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  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo V: Delle donazioni > Art. 775
 
 
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Articolo 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428). L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta (428, 1442 e seguenti).
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