Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo V: Delle donazioni > Art. 778
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 778 Mandato a donare
E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione. E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Stampa Mandato a donare - Art. 778 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.