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Articolo 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'Art. 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.
Stampa Donazione a ente non riconosciuto - Art. 786 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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