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Art. 790
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Articolo 790
Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
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Titolo II: Delle successioni legittime
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Titolo III: Delle successioni testamentarie
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Titolo IV: Della divisione
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Titolo V: Delle donazioni
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