La donazione puņ essere gravata da un onere.
Il donatario č tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere puņ agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puņ essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).