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Art. 796
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Articolo 796
Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di pił persone, ma non successivamente (698).
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
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Titolo II: Delle successioni legittime
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Titolo III: Delle successioni testamentarie
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Titolo IV: Della divisione
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Titolo V: Delle donazioni
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