Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 2 > Titolo V: Delle donazioni > Art. 797
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 797 Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180): se ha espressamente promesso la garanzia; se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Stampa Garanzia per evizione - Art. 797 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.