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Articolo 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non puņ essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'Art. 463, ovvero si č reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).
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Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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