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Articolo 805 Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (785).
Stampa Donazioni irrevocabili - Art. 805 Codice civile Stampa
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni | Titolo II: Delle successioni legittime | Titolo III: Delle successioni testamentarie | Titolo IV: Della divisione | Titolo V: Delle donazioni |

   
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