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Art. 815
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Articolo 815
Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
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Titolo I: Dei beni
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Titolo II: Della proprietà
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Titolo III: Della superficie
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Titolo IV: Dell'enfiteusi
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Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
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Titolo VI: Delle servitù prediali
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Titolo VII: Della comunione
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Titolo VIII: Del possesso
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Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
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