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Articolo 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
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