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Articolo 816 Universalità di mobili
E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170). Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Stampa Universalità di mobili - Art. 816 Codice civile Stampa
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