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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo III: Della superficie > Art. 952
 
 
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Articolo 952 Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643). Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Stampa Costituzione del diritto di superficie - Art. 952 Codice civile Stampa
Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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