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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo IV: Dell'enfiteusi > Art. 959
 
 
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Articolo 959 Diritti dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali (840). Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934 e seguenti, 2810).
Stampa Diritti dell'enfiteuta - Art. 959 Codice civile Stampa
Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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