Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo IV: Dell'enfiteusi > Art. 960
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 960 Obblighi dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali. L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Stampa Obblighi dell'enfiteuta - Art. 960 Codice civile Stampa
Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.