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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo IV: Dell'enfiteusi > Art. 961
 
 
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Articolo 961 Pagamento del canone
L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
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Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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