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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo IV: Dell'enfiteusi > Art. 963
 
 
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Articolo 963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue. Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (975). La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti). Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità e ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.
Stampa Perimento totale o parziale del fondo - Art. 963 Codice civile Stampa
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