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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Art. 980
 
 
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Articolo 980 Cessione dell'usufrutto
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal Titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810). La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292).
Stampa Cessione dell'usufrutto - Art. 980 Codice civile Stampa
Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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