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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Art. 982
 
 
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Articolo 982 Possesso della cosa
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.
Stampa Possesso della cosa - Art. 982 Codice civile Stampa
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