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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Art. 983
 
 
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Articolo 983 Accessioni
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e seguenti, 934 e seguenti). Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
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Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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