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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Art. 985
 
 
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Articolo 985 Miglioramenti
L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157). L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc. Civ. 119).
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Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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