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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Art. 991
 
 
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Articolo 991 Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Stampa Alberi fruttiferi - Art. 991 Codice civile Stampa
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