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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Art. 994
 
 
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Articolo 994 Perimento delle mandrie o dei greggi
Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge, l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
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