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Codice civile Libro 4: Delle obbligazioni
Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
Stampa Dell'arricchimento senza causa - Codice civile - Libro 4 Titolo VIII Stampa

Art. 2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).



Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |


 

   
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