Legge online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
Giochi gratis

 

Codice civile Libro 5: Del lavoro
Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
Stampa Dell'associazione in partecipazione - Codice civile - Libro 5 Titolo VII Stampa

Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).

Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.



Titolo I: Della disciplina delle attività professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle società | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi |


 

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.