| Articolo 133 |
ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda |
| Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravita' del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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