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Articolo 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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