Legge e codici online
  Legge on Line > Codice penale > Libro 1 > Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena > Art. 151
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 151 Amnistia
L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (1) . Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Stampa Amnistia - Art. 151 Codice penale Stampa
Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.