Legge e codici online
  Legge on Line > Codice penale > Libro 1 > Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena > Art. 156
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 156 Estinzione del diritto di remissione
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.
Stampa Estinzione del diritto di remissione - Art. 156 Codice penale Stampa
Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.