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Articolo 173 Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, e' inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.
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