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Articolo 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (1). La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente e' revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie (2). Articolo sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma ( nel testo sostituito dalla L. n. 689/1981) , nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 17 marzo 1988, n. 304, ha dichiarato l'illegittimita' del comma nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen. (2) Comma e' stato abrogato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
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