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Articolo 19 Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna. La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni. Articolo cosi' modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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