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Articolo 200 Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
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Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
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