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  Legge on Line > Codice penale > Libro 1 > Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza > Art. 201
 
 
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Articolo 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza. Nel caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
Stampa Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero - Art. 201 Codice penale Stampa
Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
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