Legge e codici online
  Legge on Line > Codice penale > Libro 1 > Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza > Art. 206
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Durante la istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia. Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose. Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa.
Stampa Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Art. 206 Codice penale Stampa
Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.