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  Legge on Line > Codice penale > Libro 1 > Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza > Art. 215
 
 
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Articolo 215 Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive: 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3) il ricorso in un manicomio giudiziario; 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono misure di sicurezza non detentive: 1) la liberta' vigilata: 2) il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Province; 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
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Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
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