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Articolo 22 Ergastolo
La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto (1). La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. (1) Comma cosi' modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
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