Legge e codici online
  Legge on Line > Codice penale > Libro 1 > Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza > Art. 223
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' misura di sicurezza speciale per i minori, e non puo' avere durata inferiore a un anno. Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa e' sostituita la liberta' vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
Stampa Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario - Art. 223 Codice penale Stampa
Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.