Legge e codici online
  Legge on Line > Codice penale > Libro 1 > Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza > Art. 228
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 228 Liberta' vigilata
La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e' affidata all'autorita' di pubblica sicurezza. Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno. Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
Stampa Liberta' vigilata - Art. 228 Codice penale Stampa
Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.