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Articolo 232 Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata
La persona di eta' minore o in stato di infermita' psichica non puo' essere posta in liberta' vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale. Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, e' ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia. Se, durante la liberta' vigilata, il minore non da' prova di ravvedimento o la persona in stato di infermita' psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla liberta' vigilata e' sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
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