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Articolo 237 Cauzione di buona condotta
La cauzione di buona condotta e' data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata. Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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