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Articolo 24 Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni. Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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Titolo I: Della legge penale | Titolo II: Delle pene | Titolo III: Del reato | Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato | Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena | Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena | Titolo VII: Delle sanzioni civili | Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza |

   
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