La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.