| Articolo 241 |
Attentati contro la integrita', l'indipendenza o l'unita' dello Stato |
| Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato e' punito con la morte (1).
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unita' dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranita'.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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