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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato > Art. 257
 
 
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Articolo 257 Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si applica la pena di morte (1): 1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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