| Articolo 257 |
Spionaggio politico o militare |
| Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
|
|