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Articolo 26
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila ne' superiore a lire due milioni. Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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Titolo I: Della legge penale
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Titolo II: Delle pene
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Titolo III: Del reato
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Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato
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Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
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Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena
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Titolo VII: Delle sanzioni civili
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Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza
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