Codice penale - Libro 2:Dei delitti in particolare - Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato
Articolo 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda e' fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni (1).
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo comma.
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