| Articolo 273 |
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale |
| Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo.
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