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Articolo 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni. Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni. La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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