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  Legge on Line > Codice penale > Libro 2 > Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato > Art. 287
 
 
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Articolo 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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Titolo : Dei delitti contro la famiglia | Titolo I: Dei delitti contro la personalita' dello stato | Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione | Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia | Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti | Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico | Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumita' pubblica | Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica | Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio | Titolo IX: Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume | Titolo X: Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe |

   
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