| Articolo 287 |
Usurpazione di potere politico o di comando militare |
| Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
|
|